Direttiva Bonus Case Green Approvata Dal Parlamento Europeo: Classe D Entro Il 2033
La Direttiva Bonus Case Green, da poco approvata dal Parlamento Europeo, è una normativa pronta ad avviare una rivoluzione ecologica nel campo edilizio.
Questa normativa estesa in tutta Europa prevede obiettivi volti a migliorare l’efficienza energetica degli immobili. Sono gli edifici, in fondo, a rappresentare una delle maggiori fonti di emissioni inquinanti (gas a effetto serra). Da recenti studi è emerso che il settore edilizio è responsabile del 39% delle complessive emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera.
Pertanto, con il via libera dell’Eurocamera, la nuova norma impone l’obbligo di ristrutturazione degli edifici energivori. L’obiettivo principe è ridurre le emissioni di CO2 ed il consumo energetico nel settore edile in 27 Paesi membri dell’UE entro il 2030.
La direttiva fa parte del pacchetto FIT 55, con cui l’Unione Europea punta alla riduzione di CO2 del 55% entro il 2030 e di neutralità climatica entro il 2050.
Il testo della direttiva approvata, presentato dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021, non è ancora definitivo. Attende di essere negoziato in via definitiva tra Consiglio UE ed esecutivo europeo. Dopo la negoziazione potrà tornare in Plenaria.
Quali sono i principali obiettivi e le sfide di questa direttiva europea? Per ottimizzare l’efficienza energetica, quali disposizioni sono previste? Scopriamo le tempistiche di adeguamento, le scadenze.
Direttiva Bonus Case Green 2033: cosa prevede la legge UE
La Direttiva Case Green 2033 prevede il raggiungimento, per gli immobili residenziali e non residenziali, di una classe di prestazione energetica minima E entro il 2030 e D entro il 2033.
Quando dovranno essere realizzati gli interventi di miglioramento della performance energetica? All’atto della vendita dell’immobile oppure della ristrutturazione dell’edificio.
L’obbligo di ristrutturazione riguarda tutte le case e gli edifici di classe inferiore a E.Tutti gli immobili di classe energetica inferiore a E, cioè F e G, dovranno migliorare la propria classe energetica.
La classe G, l’ultima (la peggiore) nella classificazione di efficienza energetica, dovrà attestarsi al 15% degli edifici in ciascun Stato membro dell’UE.
Occorrerà preparare piani nazionali di ristrutturazione con regimi di sostegno per favorire l’accesso a sovvenzioni e finanziamenti. Ogni Stato membro dell’UE potrà stabilire una percentuale limitata di edifici e adeguare i nuovi target europei in base alla fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni nonché della disponibilità di manodopera qualificata. I Paesi membri avranno, dunque, la possibilità di deroghe fino al 22% del totale degli immobili. In Italia, tale clausola potrebbe interessare 2,6 milioni di edifici.
Esoneri dall’obbligo di ristrutturazione
Non tutti rientrano nell’obbligo di ristrutturazione.
Sono esonerate certe tipologie di immobili come segue:
- Seconde case utilizzate per un periodo inferiore a 4 mesi all’anno;
- Abitazioni unifamiliari (autonomi) con una superficie inferiore a 50 mq;
- Edifici vincolati dai Beni Culturali o dei centri storici, di particolare pregio storico e architettonico;
- Chiese ed altri luoghi di culto;
- Edifici destinati a scopi di difesa nazionale, di proprietà del Governo centrale o delle Forze armate.
Sanzioni e definizione di classe energetica D
Per ora, la Direttiva Case Green 2033 non prevede specifiche sanzioni in caso di mancata ristrutturazione degli immobili. Tuttavia, ogni governo può prevedere sanzioni.
Bruxelles non dirà agli Stati membri cosa fare – ha sottolineato Ciaran Cuffe, relatore per l’Europarlamento. Gli emendamenti lasciano ai Paesi UE un’ampia flessibilità.
C’è da dire, però, che ad oggi non esiste una definizione di “classe D” uguale in ogni Stato dell’Unione Europea.
Le stime dell’Enea riportano che sono 11 milioni (il 74%) le case italiane in classe energetica inferiore alla D. Il nostro Paese è al 9° posto nella classifica USGBC (U.S. Green Building Council) dei 10 migliori Paesi al mondo in termini di edifici certificati sostenibili nel 2022.
Caldaie a gas e Fotovoltaico: quali sono gli obblighi UE
La Direttiva Case Green segue le attuali norme dell’Unione Europea sull’obbligo di sostituzione delle caldaie a gas e di installazione dei pannelli solari a partire dal 2026. Queste norme, che si applicano su edifici pubblici e commerciali, prevedono il blocco di installazione e acquisto di caldaie a gas inquinanti: dovrebbero scomparire del tutto entro il 2029.
La scomparsa delle caldaie a gas avverrà in due fasi:
- Tra il 2025 e il 2026, non saranno più disponibili i relativi incentivi, che resteranno validi soltanto per installare tecnologie alternative sostituendo i vecchi impianti;
- Entro il 2029, ci sarà lo stop alla commercializzazione delle caldaie a gas.
Dal 2026, scatterà l’obbligo di installazione di pannelli solari per tutti gli edifici pubblici e commerciali che superano una certa metratura. Per tutti gli edifici residenziali l’obbligo è previsto entro il 2030. L’obiettivo è raddoppiare la capacità fotovoltaica europea installando 600 nuovi GW entro il 2030.
Ecco il calendario previsto dalla direttiva per l’obbligo di installazione di pannelli solari:
- per tutti i nuovi edifici commerciali e pubblici con superficie che supera i 250 mq entro il 2026;
- per gli edifici già esistenti della stessa tipologia entro il 2027;
- tutti i nuovi edifici residenziali entro il 2029.
L’obbligo di installare impianti fotovoltaici per la svolta ecologica sarà esteso anche a tutti gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti entro il 31 dicembre 2032.
Bonus Case Green 2023: detrazione al 50%
Entro il 31 dicembre 2023, sarà possibile fruire di un bonus per l’acquisto di una casa green (ai sensi della L. 197/2022, co. 76). Per ottenere una detrazione al 50% dell’IVA, da portare in detrazione ai fini Irpef in 10 anni, l’immobile acquistato deve rientrare nelle classi energetiche A e B. In più, deve essere acquistato direttamente dal costruttore o da OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) immobiliari.
Possono beneficiarne i soggetti IRPEF, ovvero le persone fisiche che lo applicano all’imposta lorda, mentre sono escluse le società di capitali e gli enti non commerciali, in quanto sono soggetti ad IRES.
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