Fotovoltaico e fisco: tassazione sull’energia prodotta/ceduta
Uno degli obiettivi prioritari di politica comunitaria dei Paesi membri dell’UE è la produzione/autoconsumo di energia pulita. Per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili (in particolare, del Fotovoltaico), le istituzioni europee hanno introdotto misure agevolative e incentivanti. Installare un impianto fotovoltaico ha un duplice vantaggio: il risparmio in bolletta generato dall’autoconsumo e la possibilità di cedere l’energia prodotta in eccesso in rete. In questa guida, trattiamo di Fotovoltaico & Fisco legato alla tassazione sull’energia ceduta.
Naturalmente, l’energia pulita e autoconsumata al momento della produzione non è soggetta a tassazione in quanto si tratta della riduzione dei prelievi di energia dalla rete elettrica nazionale. Ciò che è soggetto a regime fiscale (imposizione diretta), come qualsiasi altro introito economico, è il ricavo derivante dalla cessione di energia alla rete elettrica.
Nel presente focus ci concentriamo sugli aspetti fiscali dell’energia fotovoltaica prodotta in eccesso e ceduta alla rete da parte di soggetti privati (non esercenti attività di imprese, arte, professione o lavoro autonomo) e di imprenditori agricoli.
Occhio ai dettagli.
Fotovoltaico e Fisco, persone fisiche: cessione di energia in rete e scambio sul posto
Pur non costituendo reddito di impresa, l’energia fotovoltaica prodotta in eccesso e venduta (tramite cessione diretta in rete o scambio sul posto) da un soggetto privato (non esercente attività d’impresa, arte, professione o lavoro autonomo) viene tassata.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 46/2007, ha chiarito che la cessione in rete di energia prodotta per l’autoconsumo da impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 kW non è da ritenersi attività commerciale. A tal proposito, la risoluzione 13/E del 20 gennaio 2009 ha confermato che i privati titolari di impianti di potenza superiore ai 20 kW con contratto di scambio sul posto, devono fatturare il contributo direttamente al GSE per la cessione di energia (che, in tal caso, è considerata attività commerciale).
In caso di scambio sul posto, la parte imponibile riguarda soltanto le eccedenze liquidate dal GSE, ad esclusione del contributo in conto scambio.
Fino al 31 dicembre 2023 si poteva contare su due regimi fiscali differenti dei ricavi generati dalla cessione di energia fotovoltaica: scambio sul posto e ritiro dedicato (RID). Il 1° gennaio 2024 ha segnato la fine dello scambio sul posto per i nuovi impianti fotovoltaici.
Scambio sul posto: regime fiscale
Il soggetto privato che stipula con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un contratto di ‘scambio sul posto’ riceve bonifici diretti sul proprio conto corrente per l’energia immessa e venduta alla rete elettrica.
Tali bonifici rappresentano, a tutti gli effetti, un reddito: perciò, sono soggetti a tassazione.
I bonifici ricevuti dal titolare dell’impianto fotovoltaico sono di due tipi:
- Contributo in conto scambio, che costituisce un rimborso parziale delle bollette elettriche. Questo contributo non ha rilevanza fiscale per gli utenti domestici con impianti fotovoltaici pari o inferiori a 20 kW di potenza. Al contrario, per tutti gli impianti (inclusi quelli commerciali) che superano i 20 kW il contributo del GSE assume rilevanza fiscale, quindi sono sottoposti a tassazione completa. E’ obbligatorio emettere fattura e sul contributo bisognerà pagare le imposte dirette (Irpef, Ires, ecc.) e l’IVA;
- Liquidazione delle eccedenze eventualmente richiesta al GSE. A fine anno, l’utente che ha immesso in rete più energia di quanta ne abbia ri-prelevata per l’autoconsumo riceve dal GSE un surplus come se si trattasse di una vendita a tutti gli effetti. Si tratta di una quota tassabile. L’utente domestico con impianto pari o inferiore ai 20 kW di potenza dovrà inserire la somma ricevuta alla voce ‘Altri redditi’ in sede di dichiarazione dei redditi. Viene tassata al pari del reddito di lavoro (sottoposta ad aliquota Irpef) senza il calcolo dell’IVA né obbligo di emissione fattura. L’utente con partita IVA o con impianto superiore ai 20 kW di potenza dovrà emettere regolare fattura e pagare l’IVA sulla quota.
Ritiro dedicato (RID): regime fiscale
Scegliendo un contratto di RID (‘ritiro dedicato’) l’utente opta per un contratto di vendita diretta sul mercato elettrico. Di conseguenza, l’attività dell’impianto fotovoltaico si profila sempre come attività commerciale.
Con il contratto di RID l’utente vende energia alla rete a ‘prezzi minimi garantiti’, definiti dall’Autorità per l’energia elettrica. E’ facilmente intuibile che i ricavi di questa attività di vendita sono tassati in ogni caso.
Il regime fiscale cambia a seconda del tipo di utente:
- L’utente domestico con impianto pari o inferiore a 20 kW deve comunicare l’importo dei ricavi in sede di dichiarazione dei redditi alla voce ‘Altri redditi’, che si aggiungono al reddito di lavoro (Irpef). Il ricavo, in questo caso, viene considerato occasionale, un reddito ‘diverso’ da indicare nel 730 (quadro di ‘Altri redditi’), non soggetto a fatturazione con partita IVA (circolare 46/2007). Chi presenta il modello Redditi Persone fisiche deve inserire l’importo del reddito nel rigo RL 14 (colonna 2);
- Gli utenti che svolgono attività commerciale ed i titolari di impianti con potenza superiore ai 20 kW devono emettere fattura: sono tenuti a versare le imposte dirette e l’IVA.
Quando l’energia prodotta in eccesso da un impianto fotovoltaico viene venduta, si parla sempre di ‘impresa’: i ricavi della vendita di energia fanno parte, quindi, del reddito d’impresa. L’IVA sostenuta per realizzare l’impianto fotovoltaico si può detrarre.
Dal 1° gennaio 2024, per i nuovi impianti fotovoltaici, il sistema dello scambio sul posto non è più fattibile. Di conseguenza, oggi per le nuove installazioni l’unica opzione possibile e valida resta quella del ‘ritiro dedicato’.
Fotovoltaico e Fisco: l’energia prodotta/ceduta da un imprenditore agricolo è tassabile?
La produzione e cessione di energia fotovoltaica fino 260.000 kWh annui da parte di una persona fisica che svolge attività agricola rientra tra le attività descritte nell’articolo 2135 del c.c. Entro questi limiti, l’attività è produttiva di reddito agrario (art. 1 L. 208 del 28 dicembre 2015) ed il ricavo confluisce in questo reddito come base imponibile generale.
Una volta superati i limiti, ad esclusione delle ipotesi incluse nella circolare 32/E-2009 dell’AE, la quota incentivante soggetta a tassazione assume la natura di contributo in conto esercizio con applicazione della ritenuta a titolo di acconto del 4%.



